Proposta di modifica n. 22.101 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei parchi acquatici, al comma 37, lettera h), Allegato 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il nuoto con i delfini è permesso solo all'addestratore». Al terzo periodo dopo le parole: «per scopi scientifici» sono aggiunte le seguenti: «o terapeutici». È altresì abrogato il comma 38 della medesima lettera h). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a disciplinare le modalità attuative della disposizione di cui ai periodi precedenti, al fine di garantire la sicurezza del pubblico o il benessere degli animali.