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Proposta di modifica n. 10.182 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

        «31. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) sopprimere il Titolo IV.

            b) all'allegato B sostituire il titolo con il seguente:

        ''denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico'';

            c) nel titolo dell'allegato C dopo le parole ''sesto gruppo'' inserire le seguenti: ''medicina generale'';

            d) nel titolo dell'allegato D dopo le parole l'anestesia e rianimazione inserire le seguenti ''medicina generale'';

            e) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d) con il seguente testo: del periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

        «31-bis. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provvede attingendo al Fondo sanitario nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, ed all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in conformità all'articolo 1, comma 5, della legge 13 settembre 2012 n. 158».

        «31-ter. I finanziamenti di cui al precedente comma sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale, senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».