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Proposta di modifica n. 10.194 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

        «31-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.