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Proposta di modifica n. 27.41 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato (Id. em. 27.28, 27.23, 27.20)

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.