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Proposta di modifica n. 27.39 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 15/05/17

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. Il comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
  «All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».

  12-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese, anche nel caso in cui l'abbia una singola impresa facente parte della medesima riunione di imprese. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.».