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Proposta di modifica n. 27.24 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Quando l'autorizzazione allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale è concessa in favore di un raggruppamento di imprese, il mandatario è responsabile dei danni cagionati dalle condotte illecite anche delle altre imprese del raggruppamento che risultino in contrasto con gli impegni ovvero con le qualità del servizio offerti al pubblico mediante il portale informatico gestito, anche indirettamente, dal medesimo mandatario.
  12-ter. Il mandatario, di cui al comma 12-bis, è altresì obbligato in solido, entro il limite di un anno dallo scioglimento, anche parziale, del raggruppamento, con gli operatori economici che eseguono le attività di trasporto di passeggeri su strada a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del servizio oggetto di autorizzazione, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il mandatario che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

nuova formulazione del 27/05/17

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:

  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
  12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza».