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Articolo aggiuntivo n. 27.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per la rigenerazione urbana).

  Dopo l'articolo 3-bis del Testo unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno del 2001, è inserito il seguente:
  «Art. 3-ter. – (Interventi di rigenerazione). – 1. Le amministrazioni comunali possono prevedere, nel quadro della programmazione urbanistica generale, senza ulteriore consumo di suolo ed ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso, in alternativa all'esproprio, a forme di compensazione e perequazione attribuenti alle aree assoggettate a vincoli ablativi, un'edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili, previa cessione gratuita delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, rinnovo edilizio, demolizione e ricostruzione e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.
  2. Le regioni indirizzano con legge i comuni facenti parte del proprio territorio affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitate nel pubblico interesse, con imparzialità e nel rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa, garantendo il conseguimento, in favore delle amministrazioni comunali, di valori immobiliari e patrimoniali commisurato ed adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate dal trasferimento di edificabilità. A tal fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni interessate da procedure compensative-perequative.».