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Articolo aggiuntivo n. 30.011 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Approvato (Id. em. 30.04)

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Per consentire il monitoraggio del prezzo di mercato ed appropriatezza dei percorsi di erogazione degli ausili di assistenza protesica, inclusi nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, pur essendo di serie, sono remunerati a tariffa in quanto necessitano di percorsi individuali di fornitura, è istituito entro il 31 dicembre 2017 lo specifico repertorio dei dispositivi protesici ed ortesici, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 292, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Il repertorio di cui al comma 1, consistendo nella registrazione, approvata da apposito organismo, di marca, modello e prezzo dei dispositivi erogabili per ciascuna tipologia inclusa nel nomenclatore di cui all'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, permette di ricavare gli elementi economici essenziali per un'adeguata definizione delle tariffe; fornisce all'assistito informazioni certe sul valore del prodotto e sul livello di contribuzione qualora intenda esercitare il diritto di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; elimina forniture improprie di dispositivi non appartenenti alla tipologia prescritta.

nuova formulazione del 27/05/17

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
  2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Allegato 1-bis:
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012;
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006, più i relativi accessori.