presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Federico GELLI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24).
1. All'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».
2. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».