presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Antonio MISIANI (PD)
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze).
1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma effettuano la trattenuta prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.