Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 36.06 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Soggetti abilitati al servizio di tesoreria).

  1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.