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Proposta di modifica n. 39.17 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 15/05/17

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020; è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
  2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».