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Articolo aggiuntivo n. 40.020 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 40.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine della verifica del rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra funzioni degli enti territoriali e risorse ad essi assegnate, anche sulla base delle disposizioni recate dagli articoli da 14 a 40, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali è istituito, previa intesa con i Presidenti delle Camere, nel rispetto dei vigenti regolamenti parlamentari, un Comitato di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Il Comitato è composto da quindici membri, di cui otto nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e sette nominati dalla componente rappresentativa degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Ai lavori del Comitato partecipa un rappresentante designato di volta in volta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Commissione può procedere, ogniqualvolta lo ritenga necessario, allo svolgimento di audizioni del Comitato o alla consultazione del medesimo.
  2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli stessi può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a carico degli enti di appartenenza, nei limiti della normativa vigente e nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
  3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di assicurare l'attuazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo, la Commissione parlamentare per le questioni regionali procede ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, la Commissione può svolgere attività conoscitiva e richiedere informazioni, dati e documenti a soggetti pubblici o privati.
  5. La Commissione disciplina con un regolamento interno i rapporti con il Comitato istituito dal comma 1.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.