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Articolo aggiuntivo n. 41.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 41.
  • presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Irene MANZI (PD)

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogate le parole: «individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».