Articolo aggiuntivo n. 44.05 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 44.

testo emendamento del 15/05/17

  All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-octies) in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti degli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 i quali possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.