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Articolo aggiuntivo n. 45.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 45.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Recupero materiali ferrosi).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.