Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 46.017 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di proiezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare la continuità ed il regolare svolgimento delle attività relative all'allertamento, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché garantire l'attività delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture, anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni di assunzioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono indire, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'ambito delle strutture regionali della Protezione Civile, per assicurare le funzioni del sistema di Protezione Civile, riservato al personale in servizio che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con le medesime strutture regionali di Protezione Civile.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.