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Articolo aggiuntivo n. 46.014 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allenamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime Regioni possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni UE, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.