Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 46.048 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Richiesta del DURC).

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2013 prot. 37/0021666/MA007.A001 e del 31 marzo 2014 prot. 37/0006402/MA007.A001 la richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) deve essere effettuata da tutti i comuni del cratere sismico, dagli afferenti, e da tutti quei comuni che per il principio del nesso di causalità hanno fatto richiesta dei fondi per la ricostruzione, alle Casse Edili della Provincia ove si svolgono i lavori in quanto per il settore edile è l'ente preposto al rilascio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
  2. Il DURC deve essere richiesto per tutte le imprese che a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma costituita eseguono lavorazioni per i lavori privati della ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, siano esse imprese principali e/o subappaltatrici e/o distaccanti e distaccate. La richiesta del DURC, come sopra evidenziato, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e del sisma Centro Italia, deve essere applicata fino alla conclusione di tutti i lavori, con la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera con riferimento ai lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione degli stessi, relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al DURC (ex articolo 118 comma 6-bis decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 105 comma 16 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
  3. Al fine di contrastare i fenomeni di «lavoro nero» e di evasione contributiva e, nel contempo, allo scopo di controllare e monitorare la presenza delle imprese e dei lavoratori presenti sul territorio e di garantire la regolarità per tutti i comuni, le imprese sono obbligate ad iscriversi nelle casse edili (riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 delle relative province della Regione ove si eseguono i lavori. Alle imprese che non effettueranno la suddetta iscrizione verranno sospesi i lavori. Sono fatti salvi gli accordi per la trasferta regionale.