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Articolo aggiuntivo n. 46.011 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.
  13-quater. Sono soggetti alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.
  13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13-ter e 13-quater in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.
  13-sexies. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.