Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 46.01 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure fiscali in favore della regione Sicilia).

  1. Alle imprese, ubicate nella regione Sicilia, che svolgono effettivamente la propria attività nel territorio in oggetto, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese. A tale fine, la regione Sicilia, rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree: Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.