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Articolo aggiuntivo n. 46.03 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure per la crescita nella regione Sicilia).

  1. Per potenziare il sistema economico e produttivo della regione Sicilia, in considerazione dei ritardi nella crescita e nello sviluppo, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese localizzate nelle aree dell'isola in particolare di Agrigento, Canicattì, Caltanissetta, Sciacca e Licata, è istituito un apposito credito d'imposta per gli investimenti, finanziato con fondi comunitari, nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sentito il presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i limiti di finanziamento la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni obiettivo convergenza.
  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma precedente, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articoli 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.