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Articolo aggiuntivo n. 46.021 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti la realizzazione di bacini fuori alveo).

  1. Ferma restando la disciplina legislativa e regolamentare concernente la sicurezza sotto il profilo statico e idraulico delle opere di ritenuta, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, con riferimento alle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, il titolare, il gestore e il progettista individuano e adottano tecniche costruttive e misure idonee a prevenire gravi conseguenze a causa di cadute o scivolamenti accidentali nel bacino.
  2. Le regioni possono stabilire linee guida e criteri tecnici per la definizione delle predette tecniche costruttive e delle misure da considerare con riferimento alla progettazione o alla gestione delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo.
  3. Per le opere di ritenuta realizzate fuori alveo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le misure di prevenzione fissate dal provvedimento di approvazione del relativo progetto o comunque prescritte dall'autorità competente alla vigilanza sulle predette opere. Il titolare e il gestore possono, successivamente alla predetta data, provvedere secondo quanto previsto dal comma 1, dandone comunicazione all'autorità che ha originariamente approvato il progetto o emanato le prescrizioni nel corso della realizzazione dell'opera.