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Articolo aggiuntivo n. 47.03 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 47.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessioni delle detrazioni dovute per interventi di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie nei condomini).

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 14:
    1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2. I commi 2-quinquies e 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, effettua su tali attestazioni controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, a favore di ENEA, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2017 al 2021.
  2-sexies. I soggetti cessionari di cui al comma 2-ter, con oneri a proprio carico, possono avvalersi di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con lo stesso, per verificare l'ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-quater»;
  b) all'articolo 16, comma 1-quinquies, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 5 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la cessione del credito e la fruizione del credito d'imposta sono definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2-ter dell'articolo 14.».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4,3 milioni di euro nel 2018, 9 milioni di euro nel 2019, 22 milioni di euro nel 2020, 29,4 milioni di euro nel 2021, 37,1 milioni di euro nel 2022, 30,9 milioni di euro nel 2023, 22,8 milioni di euro nel 2024, 17,7 milioni di euro nel 2025, 12,6 milioni di euro nel 2026, 7,5 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 5,1 milioni di euro nel 2029, 2,8 milioni di euro nel 2030 e 0,6 milioni di euro nel 2031.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 5,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di 5,8 milioni di euro nel 2017, 63,9 milioni di euro nel 2018, 27,8 milioni di euro nel 2019, 20,5 milioni di euro nel 2020, 13,1 milioni di euro nel 2021 e 6,8 milioni di euro nel 2022.
  5. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), numero 2), pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.