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Proposta di modifica n. 48.24 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 48.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, finalizzate:
   a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
   b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
   c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
   d) alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarietà dei sistemi di trasporto pubblico locale;
   e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti;
   f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
   g) alla sostenibilità economica e finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

  4-ter. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani per la mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L'aggiornamento del piano deve avvenire almeno ogni sette anni; l'aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti le procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. È fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio biennale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. A decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4-ter i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province agli enti territoriali di area vasta e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis ed adottati nei termini previsti dal comma 4-ter e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi inclusa la manutenzione non solo di rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 4-ter preclude l'accesso a tali finanziamenti.
  4-quinquies. I piani urbani per la mobilità sostenibile delle città metropolitane, redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis, possono essere finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la progettazione di fattibilità delle relative infrastrutture.