presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Giampaolo GALLI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente;
Art. 52-bis.
(Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ubicati nel mare territoriale).
1. Dato il loro interesse strategico nazionale, per i manufatti siti nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.