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Articolo aggiuntivo n. 54.07 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 54.
  • presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Irene TINAGLI (PD) e altri

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 13, dopo le parole: «a disposizione di un datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «in imprese che impiegano oltre cinquanta lavoratori,».
   b) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Contratto semplificato di lavoro intermittente per famiglie e piccole e medie imprese).

  1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli da 13 a 18, e fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto non imprenditore o un imprenditore che impiega fino a cinquanta lavoratori, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni lavorative in periodi predeterminati nell'arco della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, per un periodo complessivamente non superiore, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, a 3.200 ore di effettivo utilizzo della prestazione lavorativa nell'arco di tre anni solari.
  2. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative;
   b) durata del contratto, nel caso di contratto a tempo determinato, con possibilità di pattuire un numero minimo di ore di utilizzo della prestazione in relazione a periodi predeterminati;
   c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con possibilità di prevedere una indennità di disponibilità per i periodi in cui non viene utilizzata la prestazione;
   d) luogo e modalità della disponibilità eventualmente pattuita, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
   e) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   f) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità, ove prevista;
   g) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  3. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di livello e mansioni svolte, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale previsto per il settore domestico.
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica comunque quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 5, all'articolo 14, all'articolo 15, comma 3, all'articolo 16, commi da 2 a 6, all'articolo 17, comma 2 e all'articolo 18, del presente decreto legislativo.
  5. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 16-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  6. È fatto divieto di stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del presente articolo nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».