presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Gian Mario FRAGOMELI (PD)
testo emendamento del 15/05/17
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. In considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell’enclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
2. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dello stesso comune», sono aggiunte le seguenti: «o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017».
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.