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Articolo aggiuntivo n. 55.011 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2017 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.