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Articolo aggiuntivo n. 55.026 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 55.
  • presentato il 15/05/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Fabio LAVAGNO (PD) e altri

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 350 del 2003, e dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 300 del 2006 convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superfici e a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine dei dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 350 del 2003, risulta invece fissato in due anni per quanto attiene ai tributi indebitamente versati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.