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Articolo aggiuntivo n. 55.059 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 55.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le prestazioni di lavoro complementare sono quelle prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o imprese.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 esclusivamente per prestazioni rientranti nel volontariato, manifestazioni sociali, sportive, culturali o per lavori di emergenza o di solidarietà.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7000 euro lordi annui. Non è consentito lo sforamento della soglia.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte di INPS, consentendo l'identificazione mediante Sistema Pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente. Con la procedura devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa (prestatore, il luogo di svolgimento, l'ammontare lordo e orari di inizio e termine di svolgimento). Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato mediante decreto dal Ministro del lavoro entro trenta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. La prestazione di lavoro complementare non produce imponibile ai fini fiscali. Il lordo della prestazione, di cui al comma 4, è determinato in conformità con l'articolo 71, comma 2 del TUIR. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi. Al lordo, così calcolato, è trattenuto da INPS, e alla fonte, il 13 per cento dell'importo, per i contributi previdenziali e il 1 per cento per fini assicurativi contro gli infortuni. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari e da INPS, relativi alle prestazioni di lavoro complementare, sono archiviati presso INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e sono disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accesso la piattaforma telematica. I dati, tramite il consenso del lavoratore possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della privacy.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6000 ad euro 36.000.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma precedente.
  10. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione da parte dell'INPS è coperta dal bilancio interno dell'ente o dalla possibilità di introdurre una commissione per il servizio.