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Articolo aggiuntivo n. 57.036 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.