Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 57.07 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede: quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».