Articolo aggiuntivo n. 57.048 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza in attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 e, nei casi di presunta infrazione, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
  3. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
  4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
  5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
  6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a venticinquemila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
  7. Se a seguito dell'istruttoria di cui ai precedenti commi l'Autorità ravvisa infrazioni alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo o di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
  8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 7, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo dei dieci per cento del fatturato come individuato al comma 7, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dall'attività d'impresa fino a trenta giorni.
  9. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto dell'Unione europea.