Articolo aggiuntivo n. 57.052 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le presenti disposizioni si applicano, agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 dei Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e h), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per Investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti di cui al l'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.