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Articolo aggiuntivo n. 60.019 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Investimenti in nuovi impianti di colture arboree).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.