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Articolo aggiuntivo n. 60.058 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Ai fini delle prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti possono acquistare «Chèque» di impiego.

  1-bis. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:
   a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di baby sitting nonché di tipo ludico;
   b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
   d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

  1-ter. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;
   f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   g) dell'insegnamento privato complementare.

  1-quater. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.
  1-quinquies. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1-quater:
   h) i disoccupati;
   i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati e le casalinghe;
   j) i pensionati e le casalinghe;
   k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;
   m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

  1-sexsies. Le attività lavorative di cui al comma 1-bis, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  1-septies. I soggetti di cui al comma 1-bis e 1-quater, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
  1-octies. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 1-quindecies uno o più carnet di «Chèque» orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  1-nonies. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1-quaterdecies, il valore nominale del «Chèque» orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-quaterdecies il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  1-decies. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 1-quaterdecies, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
  1-undecies. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 1-septies nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui al comma 1-quindecies, successivamente all'accreditamento dello «Chéque» da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  1-duodecies. Fermo restando quanto disposto dal comma 1-sexsies, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo «Chéque» da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1-quindecies, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del «Chèque», e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello «Chèque». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  1-terdecies. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello «Chéque» orari specifici.
  1-quaterdecies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 1-quinquies e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui al comma 1-quinquiesdecies, nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  1-quinquiesdecies. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei «Chèque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Agli oneri di cui al comma 1-sedecies, si provvede mediante i seguenti commi.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  6. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.