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Articolo aggiuntivo n. 60.056 al ddl C.4444 in riferimento all'articolo 60.

testo emendamento del 15/05/17

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 2, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.
  2. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico», gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:
   a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;
   b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i:
   a) soggetti i disoccupati;
   b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   i pensionati e le casalinghe;
   i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare; i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

  4. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  5. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,
  6. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto», di cui al comma comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale «Click Contratto telematico» e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.
  8. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 7, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:
   a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;
   b) durata del contralto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;
   c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
   d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
   e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

  9. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.
  10. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.
  11. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.
  13. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.
  14. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.
  15. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
   c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

  16. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
  17. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
  18. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  19. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.