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Articolo aggiuntivo n. 10.0.4 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti

medico-legali ai dipartimenti in malattia)

        1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni. di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-bis decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

        2. Il comma 5-bis articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è sostituito dal seguente:

        5-bis. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

        3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

        4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche».