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Articolo aggiuntivo n. 10.0.6 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione degli immobili degli Istituti autonomi

per le case popolari)

        1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

            a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

            b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

            c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».