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Articolo aggiuntivo n. 7.03 al ddl C.3139-B in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 17/05/17

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 8.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori).

  1. All'articolo 612-bis del codice penale:
   a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».