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Proposta di modifica n. 4.22 ai ddl C.1987 , C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 17/05/17

  Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:
  11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti selezionati a seguito di selezione pubblica, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509, nonché di particolare qualificazione professionale e comprovata conoscenza scientifica nel campo della tutela ambientale. Al bando di selezione possono prendere parte dirigenti pubblici esperti nella conservazione e tutela ambientale, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica in campi affini, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e qualifiche scientifiche in campi attinenti alla tutela ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.