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Proposta di modifica n. 4.100 al ddl S.580-B in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 17/05/17

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2017 adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

        7-ter. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

            a) la localizzazione del bene immobile;

            b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;

            c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;

            d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;

            e) la situazione catastale storica e corrente;

            t) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;

            g) le segnaIazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentaIi essenziali alla valutazione della sicurezza;

            h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;

            i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

        7-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute deve essere redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile».