Proposta di modifica n. 5.17 al ddl S.2134 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 17/05/17

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Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente comma:

        «2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».