Articolo premissivo n. 01.1 al ddl S.2582 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/05/17

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All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Finalità)

        1.La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

          b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

          c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;

          d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.

          Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Finalità dei controlli)

        1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti prioritariamente a verificare la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto, tenuto conto dei parametri per ogni tipologia di prodotto cosmetico stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3.»