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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2770 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/05/17

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Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Lecco e di Bergamo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno».