Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 9.141 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 15/11/13

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2195. - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:  –  1.000;

            2015:  –  1.000;

            2016:  –  1.000.