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Articolo aggiuntivo n. 5.03 ai ddl C.334 , C.993 , C.1088 , C.1229 , C.1429 , C.1961 , C.2518 , C.2781 , C.3263 , C.3307 , C.3319 , C.3377 , C.3868 , C.3999 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Id. em. 5.07

testo emendamento del 23/05/17

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Professione sanitaria di odontotecnico).

  1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è compresa la professione dell'odontotecnico.
  2. Per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
  3. L'odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
  4. L'odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
  5. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
  6. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
   a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
   b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
   c) svolge attività didattica, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

  7. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica all'interno della Facoltà di medicina e chirurgia, eventualmente in collaborazione con altre Facoltà. Ulteriori competenze e disposizioni riconducibili alla professione dell'odontotecnico sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
  8. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliare di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi) limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
  9. I titoli di odontotecnico, conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 8, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.
  10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sono soppresse le parole: «dell'odontotecnico,»;
   b) l'allegato A del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994 è abrogato;
   c) al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 gli articoli 8 e 11 sono abrogati e all'articolo 1 le parole: «dell'odontotecnico» sono soppresse.