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Proposta di modifica n. 12.2 ai ddl C.334 , C.993 , C.1088 , C.1229 , C.1429 , C.1961 , C.2518 , C.2781 , C.3263 , C.3307 , C.3319 , C.3377 , C.3868 , C.3999 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:    

testo emendamento del 23/05/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; l'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, di intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero universitarie o degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.