Proposta di modifica n. 13.11
ai ddl C.334 , C.993 , C.1088 , C.1229 , C.1429 , C.1961 , C.2518 , C.2781 , C.3263 , C.3307 , C.3319 , C.3377 , C.3868 , C.3999 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 23/05/2017 in XII Affari sociali della Camera da Anna Margherita MIOTTO (PD)
argomenti:
testo emendamento del 23/05/17
Al comma 1, capoverso Art. 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie che svolgono la loro attività in farmacia, o che abbiano partecipazioni societarie o diritto a utili di farmacie direttamente o indirettamente, fino al terzo grado di parentela non possono avere partecipazioni societarie direttamente o indirettamente al terzo grado di parentela in parafarmacie.